Sul Sole24ore, martedì 25 agosto 2014, è uscito uno speciale dedicato all’Energia, al fotovoltaico e alle risorse rinnovabili.
“Nel settore delle energie rinnovabili il decreto Competitività (Dl 91/14) non è intervenuto soltanto a rimodulare gli incentivi per gli impianti di taglia media e grande ma ha portato con sé anche un vantaggio concreto per i piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kw, quelli installati dalle famiglie sulla propria abitazione“, inizia così l’interessante dossier curato da Dario Aquaro.
Proprio per le famiglie, con una modifica in fase di conversione, “sono stati eliminati gli oneri di sistema per l’energia autoconsumata; in pratica l’energia prodotta e consumata dalla famiglia sarà più economica (in media 4-5 centesimi al kW in meno) perché non gravata dai numerosi extra-costi caricati su tutte le bollette elettriche” prosegue l’articolo.
Un esempio: su un impianto di taglio residenziale (sui 7mila euro) che accede al bonus fiscale con un minimo livello di autoconsumo (30%) consente di tagliare la bolletta di circa 550 euro all’anno, con un tempo di ritorno dell’investimento di sette e nove anni, a seconda della zona di installazione.
Forse pochi sanno che il fotovoltaico può accedere alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edili, che copre gli interventi di risparmio energetico realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. La detrazione Irpef vale il 50% delle spese (progettazione, materiali, lavori, oneri) sostenute entro il prossimo 31 dicembre; se non interverranno proroghe o modifiche, scenderà al 40% nel 2015 e al 36% a regime, dal 1° gennaio 2016. Non conta la data in cui vengono eseguiti i lavori o rilasciata la fattura, ma solo quella in cui si effettua il pagamento. Per ottenere l’agevolazione è necessario pagare con bonifico bancario o postale dedicato, da cui risultino: causale del versamento (con riferimento alla norma articolo 16-bis del Dpr 917/1986), codice fiscale di chi paga, codice fiscale o Partita Iva del beneficiario, in più ricevuta di pagamento dell’Ici-Imu se dovuta, abilitazione amministrativa richiesta, dichiarazione di consenso da parte del possessore dell’immobile, delibera assembleare di approvazione dei lavori riguardanti le parti comuni degli edifici residenziali. Naturalmente il bonus riduce l’Irpef dovuta per l’anno d’imposta fino alla capienza della stessa imposta. Se però l’imposta dovuta è inferiore alla quota di detrazione, la parte in eccesso va persa.
In alternativa alla detrazione fiscale, i pannelli solari termici possono sfruttare gli incentivi del conto termico. In questo caso si parla di collettori solari anche abbinati a tecnologia di solar cooling. Significa che, a differenza del bonus fiscale del 65%, non si favorisce questo sistema solo per la produzione di acqua calda sanitaria ma ache per riscaldamento e raffrescamento. I determinati requisiti di conformità e di rendimento di questo sistema si possono trovare nelle norme Uni En 12975 o 12976.
La differenza tra eco-bonus e conto termico è che nel secondo caso non si parla più di detrazione fiscale, ma tramite il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) eroga sul conto corrente un contributo diretto in cinque o due rate annuali, a seconda che la taglia dell’impianto solare superi o no i 50 metri quadri. La richiesta di accesso ai contributi va presentata sul portale Gse da chi sostiene le spese entro 60 giorni dalla fine dei lavori. Se la domanda viene accolta, entro 60 giorni si riceve la lettera di avvio e si può accettare la scheda-contratto. La liquidazione annua avviene via bonifico e gli importi sono al netto di un corrispettivo per i costi tecnico-amministrativi, pari all’1% del contributo totale riconosciuto. Contributo che per i privati attinge a un plafond annuo di 700 milioni di euro, finora poco utilizzato proprio perché sconta la concorrenza delle detrazioni fiscali.
Infine, nei condomini, gli impianti fotovoltaici possono servire a coprire la bolletta energetica per le scale, l’ascensore e gli spazi comuni. E se si mette in rete l’energia in eccesso, il condominio potrebbe guadagnarci e ridurre le altre spese condominiali. Per la prima volta la riforma del condominio, in vigore da giugno 2013, ha disciplinato la possibilità di installare l’impianto anche a servizio di singole unità (articolo 1122-bis del Codice Civile).
Leukos Telematica ringrazia la fonte di tutte questi dati: il Sole24Ore